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Tradizione, ambiente e filosofia dell'azienda hanno dato origine all' idea del marchio "La Bonissima". Si tratta infatti di un nome che significa per i modenesi la massima espressione di modenesità nel senso stretto del termine. "La Bonissima" è una statuetta situata nell'angolo del Palazzo sede del Comune della città di Modena antistante la piazza su cui sorge anche l'antico Duomo Romanico con la sua Torre Campanaria, la Ghirlandina. La Bonissima, così chiamata dai modenesi, pare raffiguri una dama che, secondo alcuni, doveva reggere una bilancia simbolo della correttezza dei pesi, delle misure e della buona qualità delle merci, "dictio tempore (1268) die ultimo aprilis erecta fuit Bonissima in statua marmorea in plateis civitatis Mutine, ante officium bollettarum", altri invece dicono che, in occasione di una grande carestia che colpì la città di Modena, una nobildonna garantì la sopravvivenza dei poveri affamati elargendo granaglie e viveri in quantità. Fù così eretta nel dodicesimo secolo questa statuetta a perenne ricordo di quel gesto e da allora è uno dei simboli della città più amato dai modenesi.
La manutenzione dei barili è un'altro aspetto della continua cura da prestare continuamente in acetaia. La perdita di acqua del balsamico messo all'invecchiamento e la conseguente concentrazione, provocano col tempo problemi di deformazione e tenuta del fasciame che obbliga a frequenti operazioni di restauro dei barili per evitare perdite di prodotto. Operazioni che devono essere eseguite da mani esperte come la battitura dei cerchi o la tensione dei fondi deformati dalla pressione interna.
Ogni volta che una nuova serie di bariletti (batteria) viene acquistata per essere introdotta in acetaia è una vera emozione. La scelta e la combinazione delle essenze dei legni, la dimensione, il tipo di cerchiatura e il numero dei bariletti da affiancare è sempre una occasione da ricordare nella memoria. Ecco che, allora, anche solo un piccolo tocco personale, come la pittura dei caratteri impressi sui barili per la marchiatura del nome di famiglia, sarà per sempre un segno di continuità per le generazioni a venire.
E' tradizione che nelle famiglie modenesi, alla figlia femmina data in sposa, vada in dote una batteria di bariletti di famiglia. Così come per ogni nuovo nascituro, sia buona cosa avviare una nuova batteria da aggiungere in acetaia che lo accompagni nella crescita per maturare assieme nel tempo.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALIPROVVEDIMENTO 8 luglio 2009 Iscrizione della denominazione "Aceto Balsamico di Modena", nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (09A11837) (GU n. 235 del 9-10-2009 ) DISCIPLINARE DI PRODUZIONE ACETO BALSAMICO DI MODENA Art. 1. Denominazione La indicazione geografica protetta "Aceto Balsamico di Modena" e'riservata al prodotto che risponda alle condizioni ed ai requisitistabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. Caratteristiche al consumo L'"Aceto Balsamico di Modena", all'atto dell'immissione alconsumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: limpidezza: limpido e brillante; colore: bruno intenso; odore: caratteristico, persistente, intenso e delicato,gradevolmente acetico, con eventuali note legnose; sapore: agrodolce, equilibrato, gradevole, caratteristico; densita' a 20°C: non inferiore a 1,06 per il prodotto affinato; titolo alcolometrico effettivo: non superiore a 1,5% in volume; estratto secco netto minimo: 30 g per litro; acidita' totale minima: 6 per cento; anidride solforosa totale: massimo 100 mg/l; ceneri: minimo 2,5 per mille; zuccheri riduttori: minimo 110 g/l. L'accertamento delle caratteristiche analitiche e organolettichedel prodotto e' effettuato su tutte le partite prima dell'immissioneal consumo da un panel di assaggiatori sotto la responsabilita' dellastruttura di controllo. Art. 3. Zona di produzione La produzione dell'"Aceto Balsamico di Modena" deve essereeffettuata nel territorio amministrativo delle province di Modena eReggio Emilia. Art. 4. Origine del prodotto Ogni fase del processo produttivo deve essere controllata dallastruttura di controllo, secondo i dispositivi fissati nel piano deicontrolli, documentando per ognuna i prodotti in entrata e quelli inuscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi,gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastalisulle quali avviene la coltivazione delle uve, dei viticoltori, deiproduttori di mosto, degli elaboratori, e degli imbottigliatori,nonche' attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllodei quantitativi prodotti e dei quantitativi confezionati edetichettati, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte lepersone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sarannoassoggettate al controllo da parte delle struttura di controllo,secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativopiano di controllo. Art. 5. Metodo di elaborazione L'"Aceto Balsamico di Modena" e' il prodotto ottenuto, conparticolare e tradizionale tecnologia, dai mosti d'uva, ottenuti dauve provenienti dai seguenti vitigni: Lambruschi, Sangiovese,Trebbiani, Albana, Ancellotta, Fortana, Montuni, parzialmentefermentati e/o cotti e/o concentrati, con l'aggiunta di una aliquotadi aceto vecchio di almeno 10 anni, in modo da conferire al prodottoi caratteri organolettici tipici, e con l'aggiunta di aceto ottenutoper acetificazione di solo vino nella misura di almeno il 10%. Al fine di garantire che l'Aceto Balsamico di Modena acquisisca lecaratteristiche di cui all'art. 2 e' necessario che il mosto cottoe/o concentrato possieda le seguenti caratteristiche: acidita' totale minima: 8 g per kg; estratto secco netto minimo: 55 g per kg. La percentuale di mosto d'uva cotto e/o concentrato non dovra'essere inferiore al 20% della massa da avviare all'elaborazione. Laconcentrazione e' protratta fino a che la massa iniziale di mostoabbia raggiunto una densita' non inferiore a 1,240 alla temperaturadi 20°. Le fasi che devono aver luogo obbligatoriamente nella zonageografica di origine sono l'assemblaggio delle materie prime,l'elaborazione, l'affinamento e/o l'invecchiamento in contenitori dilegno. Fino ad un massimo del 2% del volume del prodotto finito e'consentita l'aggiunta di caramello per la stabilizzazionecolorimetrica. E' vietata l'aggiunta di qualsiasi altra sostanza. L'elaborazione dell'"Aceto Balsamico di Modena" deve avvenire conil consueto metodo di acetificazione con l'utilizzo di coloniebatteriche selezionate, oppure utilizzando il consolidato metodo diacetificazione lenta in superficie o lenta a truciolo, seguita daaffinamento. In ogni caso, l'acetificazione e l'affinamento avvengonoin recipienti di legno pregiato, quali, ad esempio, quercia, inparticolare rovere, castagno, gelso e ginepro, nell'arco di unperiodo minimo di sessanta giorni a partire dalla data in cui e'terminato l'assemblaggio delle materie prime da avviare allaelaborazione. Il prodotto che a giudizio del detentore ha acquisito lecaratteristiche minime previste dal presente disciplinare perl'immissione al consumo, e' sottoposto ad esame analitico edorganolettico. Art. 6. Elementi di legame con l'ambiente geografico La reputazione di cui gode l'"Aceto Balsamico di Modena" sia sulmercato nazionale che internazionale e' cosa nota ed ampiamentedimostrata dal frequente impiego in diverse ricette, dallaconsolidata presenza in internet, nella stampa e nei media. Questareputazione favorisce il consumatore nel riconoscere immediatamentel'unicita' e l'autenticita' del prodotto in argomento. L'"Aceto Balsamico di Modena" rappresenta, da diverso tempo, lacultura e la storia di Modena e la reputazione di cui gode in tuttoil mondo e' innegabile. La sua esistenza e' strettamente collegataalle conoscenze, alle tradizioni ed alle competenze di quellepopolazioni locali che hanno dato vita ad un prodotto esclusivo etipico di quei territori. L'"Aceto Balsamico di Modena" e' entratonel tessuto sociale ed economico di questo territorio divenendo lafonte di reddito di diversi operatori e parte integrante anche dellatradizione culinaria, vista la sua presenza da protagonista ininnumerevoli ricette regionali. Sagre e manifestazioni specifiche sisusseguono ormai da diversi anni, risalenti a tradizioni consolidatenel tempo, alle quali partecipano i produttori locali anche comemomento di incontro, perpetuando cosi' gli usi locali. In quantoprodotto specifico e peculiare, l'"Aceto Balsamico di Modena" haassunto nel tempo notorieta' e fama solide in tutto il mondo, graziealle quali i consumatori idealmente connettono il "vissuto" delprodotto all'immagine di qualita' gastronomica del territorio delledue province emiliane. Art. 7. Organismo di controllo I controlli saranno effettuati da un organismo conforme a quantoprevisto dagli articoli 10 e 11 del reg. CE n. 510/2006. L'organismo di controllo e' CSQA Certificazioni S.r.l. - Via SanGaetano n. 74 - 36016 Thiene (Vicenza) - Italia - Tel. +390445/313011 - Fax +39 0445/313070 csqa@csqa.it Art. 8. Designazione e presentazione Il superamento dell'esame analitico e sensoriale e' condizionevincolante per poter commercializzare il prodotto con ladenominazione di cui all'art. 1. I contenitori nei quali l'"Aceto Balsamico di Modena" e' immessoal consumo diretto devono essere in vetro, in legno, in ceramica o interracotta, delle seguenti capacita': 0,250 l; 0,500 l; 0,750 l; 1 l;2 l; 3 l o 5 l; e in contenitori monodose di plastica o di materialicomposti, di capacita' massima di 25 ml, sulle quali sono riportatele stesse diciture che figurano sulle etichette delle bottiglie. Irecipienti in vetro, legno, ceramica o terracotta, di capacita'minima di 5 litri, oppure i recipienti in plastica della capacita'minima di 2 litri sono tuttavia autorizzati se il prodotto e'destinato ad uso professionale. La designazione della denominazione "Aceto Balsamico di Modena"deve essere accompagnata sulle confezioni dalla dizione "IndicazioneGeografica Protetta" scritta in caratteri chiari e leggibili, peresteso o in forma abbreviata, in lingua italiana e/o nella lingua delPaese di destinazione. Alla denominazione "Aceto Balsamico di Modena" e' vietatal'aggiunta di qualsiasi aggettivo qualificativo, anche sotto formanumerica, diverso da quelli esplicitamente previsti nel presentedisciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto","selezionato", "riserva", "superiore", "classico" od altro similare. E' consentita soltanto la dicitura "invecchiato", senza alcunaaggiunta supplementare, qualora l'invecchiamento si sia prolungatoper un periodo non inferiore a tre anni in botti, barili o altrirecipienti in legno.
ACETAIA LA BONISSIMA SRL